E’ operativa la nuova area riservata del sito di Cassa Forense dedicata ai familiari degli iscritti. Lo ha segnalato l'Ente previdenziale con comunicato del 24 giugno.
Dalla propria area personale riservata i familiari degli iscritti possono al momento presentare le domande per le borse di studio in favore degli orfani e studenti universitari. A seguire, saranno messi a disposizione nuovi servizi web riservati ai familiari.
Come fare per accreditarsi
Il coniuge, i figli e i parenti dei professionisti iscritti e/o pensionati cancellati possono accedere al sito e accreditarsi attraverso l’apposita procedura disponibile cliccando sul link “Familiari/Autodichiarazione” presente in Home page, all’interno nel menù “Accessi riservati”.
Sarà richiesto inserire il codice fiscale e il codice meccanografico del familiare iscritto/pensionato/cancellato Cassa Forense, i propri dati anagrafici e di contatto, un documento di identità ed il tipo di parentela da selezionare tra quelli indicati.
La richiesta di accreditamento sarà successivamente elaborata dagli uffici di Cassa Forense, che provvederanno ad inviare una comunicazione contenente il codice meccanografico da usare per accedere alla propria area riservata: Home Page -> Accessi Riservati -> Familiari -> Accedi.
Nella pagina di login, ricorda ancora Cassa Forense, è possibile recuperare anche il Pin provvisorio cliccando su: “Non ricordo o non ho mai ricevuto il codice PIN”, personalizzandolo al primo accesso.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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