Venerdì 6 settembre 2024

Danni causati da fauna selvatica: la Cassazione sulla presunzione di responsabilità a carico del conducente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Ordinanza n. 19616 del 16 luglio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, si è espressa in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica e, come affermato in precedenti pronunce, ha ribadito che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall’impatto tra il veicolo stesso e l’animale selvatico ed attore in risarcitoria) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c. 
Con la conseguenza che:

  • se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
  • se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità;
  • se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.

Dunque, nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

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  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

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