La Corte di giustizia europea ha tra l’altro precisato che spetta al giudice nazionale valutare se le operazioni contestate siano connesse all’attività imponibile svolta dal contribuente.
I giudici europei, con la sentenza di oggi, relativa alla Causa C-527/2023, chiariscono che il diritto alla detrazione dell’Iva resta acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e non ha, quindi, dato luogo a operazioni imponibili o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi soggetti a imposta sul valore aggiunto nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà
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