Con Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per tutti i soggetti, residenti e non, la fusione per incorporazione, con cui viene meno la società incorporata, implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita Iva di quest'ultima, sia nell'ipotesi che l'incorporata sia soggetto residente sia che si tratti della stabile organizzazione di un non residente il quale, sotto questo profilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale.
Da qui la necessità per l'incorporante non residente, al fine di poter operare in Italia, di disporre di una nuova attribuzione/identificazione fiscale.
La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.
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