La perdita dell’agevolazione dovuta al mancato acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, prescinde dalla qualifica contrattuale di terza parte.
La responsabilità per il pagamento dell’imposta dovuta a seguito della decadenza dall’agevolazione “prima casa” ricade anche sul soggetto che aveva acquistato l’abitazione per effetto di un contratto a favore del terzo. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11842 del 6 maggio 2025.
Il caso ha avuto origina da un atto di permuta mediante il quale una contribuente aveva trasferito un terreno edificabile a una società. Quale corrispettivo la società aveva trasferito due appartamenti, ancora da costruire, da intestare direttamente ai figli della contribuente.
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