Qualora l'Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento deve necessariamente motivare le ragioni che determinano tale responsabilità. È quanto sostenuto dai giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 1798 del 25.08.2020 che ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando l'esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie è indubbio che da parte del Curatore non vi sia stato alcun cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare e, di conseguenza, è stata ritenuta illegittima la notifica della cartella al Curatore personalmente in qualità di coobbligato.
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