Con la Sentenza n. 389 dell'8 gennaio 2021 la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, ha ribadito che il reato di indebita compensazione si può configurare sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", inerente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali.
Rispondono, dunque, del reato ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 non solo coloro che omettono di versare imposte dirette o VIVA utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche coloro che si avvalgano di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza.
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