L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, nell'ordinanza n. 19858 del 22 settembre 2020.
Il fenomeno dell'alterazione del decoro architettonico, precisa ancora la Cassazione, si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
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