Il giudice di merito non deve svolgere una funzione meramente passiva, prendendo semplicemente atto dell’istanza e arrestando il corso del procedimento a scapito della speditezza del giudizio.
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell’articolo 39 del Dlgs n. 546/1992, secondo il quale il processo è sospeso, tra l’altro, quando è presentata querela di falso, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum.
Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 25165 dello scorso 23 agosto.
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