Anche se la realizzazione del progetto immobiliare è rimasta incompiuta, a causa della recessione della società committente, si tratta comunque di un servizio soggetto all’imposta.
I giudici Ue, con la pronuncia in esame, chiariscono che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto relativo a una prestazione di servizi, è soggetto a Iva: esso riflette quello previsto per l’esecuzione completa della prestazione, non integrando un’indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito (Corte Ue, causa C- 622/2023).
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