Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare solo se l’immobile era di proprietà esclusiva del de cuius oppure in comproprietà tra i coniugi. Da tale previsione si desume che il coniuge superstite non è tenuto a pagare l'IMU, o a beneficiare dell’esenzione prevista per l’abitazione principale, qualora l’immobile risulti in comunione tra il defunto e un terzo.
Ad affermarlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, nella Sentenza n. 3242/3 del 2 maggio 2025.
Nel caso esaminato, l’Ente aveva notificato tre avvisi di accertamento IMU al fratello del de cuius, contestando il diritto di abitazione rivendicato dalla vedova sul presupposto che l’immobile in questione risultasse intestato in comunione tra il defunto e il fratello, e non tra i coniugi.
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