Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206, che introduce rilevanti novità in materia di deposito telematico degli atti nel processo penale.
Il decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in GU, interviene con modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
L'art. 1 sostituisce integralmente l’art. 3 del citato decreto, prorogando fino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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