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Venerdì 17 settembre 2021

Riconosciuta la tutela assicurativa anche per la circolazione in aree private

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21983 del 30.07.2021, in un caso riguardante il risarcimento dei danni  lamentati  in conseguenza di un sinistro avvenuto  nella recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata, hanno ritenuto che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche “le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone” aventi accesso giuridicamente lecito.
 
E’ stata così definitivamente estesa la tutela assicurativa anche alla circolazione nelle aree private eliminando un vuoto normativo che non aveva alcuna giustificazione, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., 4/8/2014, C-162/13; Corte Giust.,  28/11/2017, C-514/16; Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16; Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18).
 
 
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