La nuova formulazione del citato articolo consente alle società di provvedere alle prime nomine dell'organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.
Si è aperto, dunque, un interessante dibattito, si legge nell'introduzione del documento, in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l'incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l' originale formulazione dell'art. 379 del Codice della crisi.
L'approfondimento è suddiviso in 4 capitoli: si va dalla modifica apportata con l'art.51-bis del decreto rilancio,all'analisi delle disposizioni all'art.379 del Codice della crisi, per poi esaminare l'art.2477 c.c. e i tipi societari interessati dalla modifica dell'art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.
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