Martedì 3 novembre 2020

Motivazione degli avvisi di accertamento e rinvio "per relationem"

a cura di: Avv. Paolo Alliata
PDF
Con l'ordinanza n. 24095 del 30.10.2020 la Corte di Cassazione torna sul tema della motivazione degli avvisi di accertamento verso i soci con richiamo "per relationem" a quello verso la società ed alla mancata allegazione di quest'ultimo.

Ribadisce il precedente orientamento ovvero che "in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi", (Cass. sez. VI-V, ord. 4.6.2018, n. 14275), esprimendosi, in materia di società di persone, un principio che merita di essere esteso, per identità di ratio, anche alle società a responsabilità limitata.

Viene quindi enunciato il principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società a responsabilità limitata, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio non partecipante all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della 'società".

Per il testo integrale clicca qui.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Prestito tra familiari

    Prestito tra familiari

    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS