La Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 21.2.2022 pubblica il regolamento delegato (Ue) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022, nel quale vengono individuati 23 paesi reputati ad alto rischio per quanto concerne il riciclaggio.
L’elenco dei 23 Paesi terzi ad alto rischio individuati dal Regolamento:
Negli obblighi imposti dal D.lgs. 231/2007 la lettera a) dell’articolo 24 – comma 2 - vi è quello di applicare misure rafforzate di adeguata verifica per clienti residenti in aree geografiche ad alto rischio e la successiva lettera c – sempre del comma 2, prevede l’applicazione di tali misure rafforzate nel caso dei paesi che siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
In questo senso si reputa consigliabile, oltre all’elenco predisposto dal Regolamento UE in questione, tenere conto che il FATF-GAFI ha individuato nel marzo 2022 paesi per i quali è consigliato un monitoraggio rafforzato, che comprendono paesi non inclusi nell’elenco UE dei paesi ad alto rischio (quali ad esempio l’Albania, Malta etc.), consultabile attraverso il seguente Link.
Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, un’analisi più accurata degli elementi sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione professionale richiesta, il controllo costante del nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, naturalmente, acquisire informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione patrimoniale del cliente.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
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