Con la circolare 20 febbraio 2025, n. 38 l’INPS ha comunicato che per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.555,00.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) | € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 55.448,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 55.448,00 | 25% | 25,48% |
Per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%) | € 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%) | € 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%) |
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