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Contratto per la ripartizione di spese tra professionisti

DOC ID 233105 | pub. 31/10/2016 - agg. 07/07/2025 | 55.22 KB

Capita frequentemente che più professionisti facciano un uso condiviso di un bene o di un servizio i cui costi sono addebitati a solo uno di essi.Il caso più comune...

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

Venerdì 6 giugno 2025

Lavoratori socialmente utili: in GU il decreto di ripartizione delle risorse

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2025 recante il riparto delle risorse statali...

Giovedì 29 maggio 2025

5 per mille 2024: ammessi ed esclusi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2024, oltre all'elenco complessivo dei beneficiari, con i dati sulle preferenze espresse...

Martedì 13 maggio 2025

Online gli elenchi definitivi delle nuove Onlus iscritte al 5 per mille 2025

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è stato pubblicato l'elenco definitivo delle Onlus iscritte al 5 per mille per l'anno finanziario 2025.L'Agenzia ha inoltre pubblicato...

Venerdì 18 aprile 2025

5 per mille: pubblicato l'elenco delle Onlus iscritte per il 2025

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2025 (anno...

Giovedì 3 aprile 2025

5 per mille: online gli elenchi di ammessi ed esclusi 2024 ed elenco permanente 2025

Lo scorso 31 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le Politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese)...

Giovedì 3 aprile 2025

5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni

L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.Anche per l’anno...

Martedì 18 marzo 2025

Onlus e Asd: al via le iscrizioni per il 5 per mille 2025

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle...

Lunedì 17 marzo 2025

5 per mille 2025: pubblicato l'elenco delle Onlus accreditate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.Anche per l’anno...

Martedì 4 marzo 2025

Onlus non iscritte al RUNTS: proroga regime transitorio 5 per mille Irpef

L'Articolo 12 del Decreto Milleproroghe conferma la proroga, per un ulteriore anno e quindi fino al 31 dicembre 2025, del termine per l’applicazione del regime transitorio...

Ripartizione dei compiti – Retribuzioni

DOC ID 249267 | pub. 21/02/2025 | 72.91 KB

Abbiamo redatto una scheda relativa alla ripartizione dei compiti in materia di retribuzioni.

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

Ripartizione dei compiti – Magazzino

DOC ID 249266 | pub. 21/02/2025 | 73.52 KB

Abbiamo redatto una scheda relativa alla ripartizione dei compiti di magazzino. 

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

Ripartizione dei compiti – Incassi e pagamenti

DOC ID 249265 | pub. 21/02/2025 | 74.34 KB

Abbiamo redatto una schema di lavoro per la ripartizione dei compiti relativi agli incassi e ai pagamenti. 

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

Ripartizione dei compiti in caso di acquisti

DOC ID 249263 | pub. 21/02/2025 | 73.29 KB

Il presente report deve essere utilizzato per la ripartizione dei compiti  in caso di acquisti.

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

Ripartizione dei compiti in caso di vendite

DOC ID 249264 | pub. 21/02/2025 | 74.47 KB

Il presente report deve essere utilizzato per la ripartizione dei compiti  in caso di  vendite.

è quello del contratto di locazione dell’immobile intestato a un solo soggetto che riaddebita successivamente agli altri le quote di competenza, ma sono altrettanto frequenti riaddebiti concernenti utenze (spese telefoniche, energia, servizio rifiuti, ecc.), utilizzo di lavoratori dipendenti, servizi professionali, ...
La condivisione di spazi di lavoro e servizi è una pratica comune tra liberi professionisti che desiderano ottimizzare i costi. Per garantire che questa collaborazione avvenga in modo trasparente e senza conflitti, è essenziale formalizzare gli accordi attraverso un contratto scritto. Il contratto di ripartizione delle spese è un contratto atipico, poiché non rientra in un modello specifico disciplinato dalla legge. La sua validità e liceità si fondano sull'art. 1322 del Codice Civile (autonomia contrattuale). Questa norma permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del loro accordo e di creare nuove tipologie contrattuali, a condizione che perseguano "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La finalità di gestire in comune i costi di un'attività professionale rientra pienamente in questa categoria.

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